Pratica Psicoterapeutica

Il Mestiere dell'Analista
Rivista semestrale di clinica psicoanalitica e psicoterapia

NUMERO 25
2 - 2021 mese di Dicembre
IL CONTESTO SOCIOCULTURALE
DIRITTO, DIRITTI, OMOFOBIA
di Secondo Giacobbi

L’istituzione del reato di “omofobia” inaugurerà una fase assolutamente inedita della storia del Diritto in Italia. Non solo perché introduce nel Codice Penale un nuovo reato, e un reato che riguarda una dimensione sensibile e nevralgica della vita individuale e sociale, ma anche perché introduce un criterio assolutamente nuovo di codificazione penale. Riflettiamo sul termine “omofobia”. L’espressione fa parte del lessico clinico-psicologico e, più propriamente, psicoanalitico. Il variegatissimo mondo delle fobie viene ricondotto a dinamiche intrapsichiche inconsce e a processi simbolici, a loro volta inconsci, che proiettano sulla situazione o sull’oggetto fobici profonde angosce persecutorie o evacuative, relative ad un oggetto interno temuto e demonizzato, oppure a parti del Sé, rifiutate dall’Io e proiettate sull’oggetto fobico. Il reato di omofobia ( che viene ampliato, nel progetto di legge, nella dizione “omotransfobia”) intende colpire, e scoraggiare, comportamenti verbali, fisici e sociali di aggressione e discriminazione nei confronti di omo e transessuali. In questo senso stigmatizzare l’omofobia non è diverso dallo stigmatizzare l’antisemitismo o il razzismo. C’è però di diverso che il termine omofobia, in quanto acquisito dal linguaggio giuridico, rende tale linguaggio tributario nei confronti della psicologia clinica e quindi, implicitamente, avalla e apre la strada, potenzialmente, ad una ibridazione tra normative giudiziarie e categorie cliniche. E’ pur vero che nessuna legislazione penale è esclusivamente tecnico-giuridica, essendo il Diritto una disciplina non separata né autosufficiente. Il Diritto penale contiene infatti impliciti rimandi a valori di provenienza etico-filosofica o addirittura religiosa. Di nuovo c’è che il reato di omofobia è una costruzione che coniuga ufficialmente ed esplicitamente, in modo potenzialmente confusivo, logica giuridica e psicopatologia. Va da sé, lo ripetiamo,  che l’intenzione del legislatore è appunto di proteggere omosessuali e transessuali da comportamenti lesivi nei loro confronti. In questo senso il legislatore si pone in un’ottica di difesa, rispetto e salvaguardia delle minoranze. Il problema però è che non è chiaro, ed è questo che è davvero preoccupante, fino a dove si spinga la portata applicativa, dal punto di vista oggettivo, della nuova normativa proposta, e quindi quali possano essere concretamente le condotte meritevoli di sanzione penale. Ad esempio l’espressione di opinioni psicologiche, cliniche e culturali sul tema dell’omosessualità e della omogenitorialità può configurare, e quando e in che modo, una fattispecie penalmente rilevante ai fini dell’applicazione della suddetta normativa? Qual è il confine tra l’offesa e l’espressione di un’opinione, di per sé non offensiva, ma che possa essere considerata lesiva dei diritti delle minoranze?

Faccio un esempio molto concreto: esprimere l’opinione, magari da parte di uno psicologo clinico, che i bambini hanno bisogno di una mamma e di un papà, e  quindi di una coppia genitoriale eterosessuale, può essere considerato lesivo ed espressione di omofobia? Il progetto di legge, dichiarano i suoi estensori, non intende reprimere la libertà di opinione. Sta di fatto, però, che un noto psicoanalista milanese, che, nel corso di un dibattito in TV, fece proprio quella dichiarazione, è stato “denunciato” all’Ordine degli Psicologi con l’accusa di omofobia e, persino, di incompetenza professionale e mancato aggiornamento scientifico. L’Ordine ha avviato una lunga procedura di accertamento, alla fine della quale il collega è stato prosciolto. E’ evidente come la felice, per quanto tribolata, conclusione della vicenda non può non indurre, soprattutto gli psicologi clinici, ad una grande cautela quando si tratta di esprimere opinioni su di un terreno così insidioso. E l’istituzione di un reato di omofobia, pur con tutte le rassicurazioni degli estensori, avrebbe l’effetto di indurre cautele ancor più timorose. Certo, agli intellettuali, agli uomini di cultura e di accademia, agli psicoanalisti dovremmo tutti chiedere la libertà di pensiero e il coraggio intellettuale di esprimerlo anche pubblicamente. Non è però facile sfidare la disapprovazione dell’establishment e l’emarginazione, proprio quella emarginazione da cui si vuole proteggere il mondo omosessuale.

Sta di fatto  che, nei nostri ambienti, è facile constatare l’adesione, spesso acritica, a opinioni e tesi conformi a quelle sostenute da LGBT e da quanti le avallano e fanno proprie. Faccio un esempio al riguardo. E’ diventato senso comune ritenere e dichiarare, anche da parte di colleghi, che le ricerche comproverebbero che i figli delle cosiddette “famiglie arcobaleno” non subirebbero “danno” dalla loro particolare condizione di filiazione e di vita.  In realtà ci sono anche ricerche che, invece, comproverebbero tale “danno”. Il fatto è che non sono quasi mai citate in letteratura dove invece abbondano citazioni e fonti che negano il danno. 

La faccenda dell’ipotetico “danno” è palesemente centrale e decisiva. A differenza di altri “diritti” dell’individuo, la cui affermazione è di per sé un postulato incontestabile (e tra questi diritti, non dimentichiamolo, c’è il diritto alla libertà di opinione), il “diritto alla genitorialità” deve essere invece sottoposto al vaglio, nel caso tale diritto venisse estrinsecato, dell’assenza di danno a terzi. La cultura della post-modernità sembra, infatti aver generato una nuova filosofia del diritto, che si basa su di una concezione soggettivistica del diritto stesso, inteso come garante del soddisfacimento dei bisogni dell’individuo nel qui e ora della loro esigibiltà. In questa logica il movimento omosessuale parla di “diritto alla genitorialità” sostanzialmente per chiunque e comunque. Ho segnalato altrove come una simile concezione nasca da una operazione di concettualizzazione in cui il “desiderio” è assunto come “bisogno” incontestabile e quindi come “diritto” da garantire. In relazione alla rivendicazione della cosiddetta “omogenitorialità” si pone però il problema, appunto, del possibile danno a terzi. In questo caso per i figli nati dalle varie forme di genitorialità assistita o surrogata che la scienza medica è in grado di offrire. Ecco perché screditare o ignorare ricerche che segnalino il “danno” diventa per alcuni una inderogabile necessità “scientifica” e politica. 

Non entro qui nel merito di chi possa avere ragione. Dichiaro però che tutte le opinioni, specie se suffragate da riscontri (della cui serietà e oggettività si può comunque sempre discutere) hanno diritto ad una uguale visibilità e ad un uguale beneficio del dubbio.

Un altro esempio. Amazon, su pressione di LGBT, ha ritirato dal commercio i libri di J. Nicolosi, noto per aver sostenuto la possibilità di una terapia “riparativa” dell’omosessualità. È una tesi discutibile e infatti è stata ed è contestata. Ma destinare al macero, con solerte zelo, i libri per le teorie che vi sono espresse assomiglia molto ai roghi dei libri proibiti di infausta memoria.

Visto poi che in questo mio intervento si parla di Diritto e di diritti, voglio ricordare quelle che sono tuttora le posizioni espresse dalla legge italiana sulla questione omogenitoriale. Ricordo che in Italia la cosiddetta “maternità surrogata” o “gestazione per altri” (GPA) è tuttora vietata (Legge n ° 40/2004), come peraltro la stessa fecondazione eterologa, che viene  negata alle coppie dello stesso sesso, oltrechè a quelle composte da soggetti non coniugati e non conviventi. In tale ambito, tra l’altro, la Corte Costituzionale, nella sentenza n 272/20017, è arrivata ad affermare che la surrogazione di maternità “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Sulla questione la discussione rimane aperta e l’azione sociale delle associazioni  LGBT e dei gruppi omogenitoriali è incessantemente volta a sollecitare prese di posizione e iniziative istituzionali (da parte di sindaci, soprattutto, o di rappresentanti del mondo della magistratura) volte a riconoscere e regolarizzare situazioni di omogenitorialità.

È altrettanto incessante lo sforzo di riqualificare agli occhi dell’opinione pubblica le pratiche dirette a conseguire  la genitorialità attraverso supporti esterni ( donazione di sperma e gestazione per altri). Tali pratiche vengono presentate all’opinione pubblica come manifestazioni di solidarietà umana, per cui i donatori di sperma sarebbero appunti dei “donatori” e le donne che offrono l’utero ne farebbero a loro volta “dono”. L’aspetto di mercato e compravendita viene così lasciato in ombra e il tutto risulta ammantato dentro un’aureola di generosa donatività. E’ una vera e propria retorica  del dono, che si aggiunge a quella retorica dell’amore, che riconduce e riduce l’esperienza della genitorialità a una questione soprattutto di amore. Assistiamo dunque, anche in questo caso, ad una riorganizzazione semantica del linguaggio e del senso comune, che va di pari passo con le trasformazioni del costume.

Naturalmente comprendiamo, e con rispetto, sentimenti, desideri, aspirazioni, che animano il mondo dell’omosessualità e dell’omogenitorialità, ma non possiamo non ricordare che l’amore è un sentimento profondamente ambivalente, e che, specie nel rapporto dei genitori con i figli, di amore ce ne può essere anche troppo e non solo troppo poco. E comunque non possiamo non ricordare che, come recita un vecchio libro di psicoanalisi, “l’amore non basta”.

 

BIBLIOGRAFIA

 

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